Rifiuti: Ecco cosa cambia con il nuovo decreto n. 116/2020

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Rifiuti: Ecco cosa cambia con il nuovo decreto n. 116/2020

Il decreto n. 116/2020- in vigore dal 26 settembre 2020 – modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.

Come cambiano i principali adempimenti del produttore.

Tale decreto modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA). A questo nuovo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali novità introdotte in materia di gestione dei rifiuti per i produttori, evidenziandone i punti salienti.

Cessazione qualifica di rifiuto

A seguito della modifica dell’art. 184-ter, non è più prevista l’operazione di “preparazione al riutilizzo” tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste”. Si ricorda, in ogni caso, che “la preparazione per il riutilizzo” rimane un’operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.

Obblighi di corretta gestione dei rifiuti

L’art. 188 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti, provvedendo al loro trattamento direttamente, oppure mediante l’affidamento a soggetti debitamente autorizzati (intermediario, commerciante, ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti, soggetto addetto alla raccolta o al trasporto di rifiuti pubblico o privato).

La responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso in cui il produttore abbia conferito i rifiuti a soggetti autorizzati a svolgere tali attività e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Si conferma che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), rimanendo onere del trasportatore la conservazione del documento originale.

Inoltre, si sottolinea che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza del FIR. In particolare, il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento D13, ricondizionamento D14 e deposito preliminare D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che i produttori, oltre alla quarta copia del FIR, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto. A questo proposito, non è chiaro perché l’attestazione sia relativa solo allo smaltimento (e non al recupero) e non viene definito un modello specifico di essa.

Si chiarisce, infine, che i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

Etichettatura Imballaggi

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del decreto in esame relativa alle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi. In particolare, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione, in vigore dal 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.
Al fine di risolvere le immediate criticità applicative, legate anche all’apparato sanzionatorio (pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi).
A tal proposito, segnaliamo che Confindustria sta lavorando con il Ministero per la predisposizione di un emendamento che inserisca in tempi rapidi un regime transitorio alla disposizione.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

L’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 istituisce l’uso del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Decreti successivi definiranno gli strumenti integrati nel RENTRI, tra cui il registro di carico e scarico e il formulario identificativo di trasporto, in formato digitale.

In attesa che il nuovo registro elettronico sia operativo, si conferma la validità del registro di carico e scarico e del FIR in uso.

Per i produttori, rimangono invariate le tempistiche delle annotazioni sui registri di carico e scarico, cioè almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Un’importante novità prevede che i registri, integrati con i FIR, siano conservati per tre anni, anziché cinque, dalla data dell’ultima registrazione.

I commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, a cui, per maggior rigore, si rimanda, riportano in dettaglio i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed i luoghi di conservazione di tale documento. Nella presente comunicazione si vuole sottolineare, in particolare, che le imprese e gli enti produttori aventi NON più di dieci dipendenti sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico per i soli rifiuti non pericolosi.

È escluso dall’obbligo del FIR il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, cioè non oltre cinque volte l’anno e senza eccedere la quantità giornaliera di 30 kg o di 30 litri.

Per quanto concerne i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il FIR è sostituito dai documenti già in uso previsti dal regolamento CE 1013/2006.

Infine, si evidenzia che nel caso di quantitativi limitati di rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, che non giustifichino l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può essere accompagnato dal Documento Di Trasporto (DDT), in alternativa al FIR, pur rimanendo obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto. Si fa presente che la norma non definisce meglio né i “quantitativi limitati” né i “piccoli interventi edili”.

Classificazione: rifiuti urbani e rifiuti speciali

L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter.

Tale modifica è rilevante solo ai fini del computo degli obiettivi di riciclo nazionale ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

In sostanza, l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani comporta che nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali, mentre non va ad impattare sul soggetto che può gestire il rifiuto.

In materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:

  • le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis)
  • le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10)
  • le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10). Pertanto, dal privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni non è consentito.

Si evidenzia, infine, che l’attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dovrà essere effettuata in base alle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca ambientale che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente.

Per una lettura più specifica delle singole disposizioni, si rimanda al testo del D.Lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020).