Materiali a contatto con alimenti

Laboratorio chimico e microbiologico Ambientale e Agroalimentare

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 Legislazione

La legge dell’UE prevede regole vincolanti che gli operatori economici devono rispettare. Queste possono avere una portata generale, vale a dire applicarsi a tutti i MOCA, oppure applicarsi soltanto a specifici materiali. La legge dell’UE può essere integrata dalla normativa nazionale degli Stati membri, qualora non esistano norme UE specifiche.

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 prevede un quadro normativo UE armonizzato. Fissa i principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA.

I principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 impongono che i materiali non:

■ rilascino loro componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana;

■ comportino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell’odore degli alimenti. Inoltre, il quadro normativo prevede:

■ regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non sono concepiti per essere inerti);

■ possibilità di adottare misure UE aggiuntive per specifici materiali (ad esempio la plastica);

■ la procedura per eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di MOCA, che coinvolgono l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

■ regole sull’etichettatura, comprendenti un’indicazione circa il loro impiego (ad es. come macchina da caffè, bottiglia da vino o cucchiaio da minestra), oppure tramite riproduzione del simbolo ;

■ la documentazione per dimostrare la conformità e la rintracciabilità.

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Buone pratiche di fabbricazione

Il regolamento (CE) n. 2023/2006 garantisce la costante conformità ai requisiti previsti per la fabbricazione di MOCA, tramite:

■ sedi adeguate allo scopo e personale consapevole delle fasi critiche della produzione;

■ sistemi documentati di assicurazione della qualità e di controllo della qualità sempre presenti nelle sedi;

■ scelta di idonei materiali di partenza per il processo di fabbricazione, tenendo conto della sicurezza e dell’inerzia degli articoli finiti.

Le buone norme di fabbricazione si applicano a tutte le fasi dell’intero processo, anche se la produzione dei materiali di partenza è trattata in altra normativa. Legislazione UE su specifici materiali e sostanze Oltre alla legislazione generale, alcuni MOCA – materiali ceramici, pellicola di cellulosa rigenerata, plastica (compresa la plastica riciclata), così come i materiali attivi e intelligenti – sono trattati in specifiche misure dell’UE. Esistono anche altre norme specifiche su alcune sostanze di partenza utilizzate per produrre MOCA.

La misura più completa è il regolamento dell’UE sui materiali e gli oggetti di plastica, il regolamento (UE) n. 10/2011, che descrive le norme sulla composizione di MOCA di plastica, compresa l’istituzione di un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate nella fabbricazione di MOCA di plastica. Il regolamento assegna un numero di identificazione unico per ogni sostanza.

Il regolamento 10/2011 detta le norme per verificare la conformità dei materiali plastici e le specifiche così come le restrizioni di impiego di tali sostanze, tra cui limiti di migrazione, che specificano la quantità massima consentita di migrazione delle sostanze negli alimenti. La migrazione totale delle sostanze da una plastica a un alimento non può superare 60 mg/kg di alimento. L’intento di fare il miglior uso possibile delle risorse ha reso sempre più frequente la questione del riciclo nella fabbricazione. Pertanto, il regolamento (CE) n. 282/2008 fissa le norme relative alla plastica riciclata, dato che potrebbe essere contaminata con sostanze sconosciute. I materiali attivi e intelligenti prolungano la durata di conservazione, mantenendo o migliorando le condizioni degli alimenti confezionati, rilasciando o assorbendo sostanze rispetto agli alimenti o al loro ambiente circostante. Di conseguenza, sono esentati dalla norma generale sull’inerzia, prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004. Si applicano le specifiche norme riportate nel regolamento (CE) n. 450/2009, allo scopo di trattarne lo scopo specifico, ad esempio:

■ assorbimento di sostanze dall’interno del confezionamento alimentare, come liquido e ossigeno;

■ rilascio di sostanze negli alimenti, ad esempio conservanti;

■ indicazione della scadenza dell’alimento attraverso il rilascio di sostanze che provocano un’alterazione di colore in base alla durata e temperatura di conservazione. Deve essere redatto un elenco dell’Unione di sostanze consentite nella fabbricazione di materiali attivi e intelligenti.

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Chi è soggetto al rilascio della Dichiarazione MOCA?

  • I produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;
  • Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;
  • Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
  • Utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.).
  • Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.
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Chi è tenuto alla redazione della dichiarazione MOCA?

La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”.

Esiste quindi una  “catena” di Dichiarazioni: a partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte.

Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente.

Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.

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La Dichiarazione MOCA va aggiornata periodicamente

Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi. E’ solitamente prevista una revisione annuale.

Quali sanzioni?
Il D. Lgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

Multe fino € 80mila possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.

Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:

  • produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana,
  • violazione dei limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche,
  • mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione,
  • violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.

Il D.Lgs. 29/2017 prevede anche l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente (ATS) di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.

 

Fonte: www.salute.gov.it – https://www.asarva.org

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