Analisi e classificazione dei rifiuti speciali

Laboratorio chimico e microbiologico Ambientale e Agroalimentare

Analisi e classificazione dei rifiuti speciali

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Lo Studio Consulenze Ambientali del Dott. Murri e del Dott. De Francesco esegue per i suoi clienti l’analisi dei campioni al fine di caratterizzare i rifiuti e classificarli come rifiuti speciali non pericolosi o rifiuti speciali pericolosi.

La classificazione di rifiuto pericoloso/non pericoloso viene definita sia in base al processo produttivo sia in base alla concentrazione di sostanze pericolose contenute nei campioni rappresentativi prelevati o forniti dal produttore.

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Il produttore dei rifiuti speciali è per legge responsabile della loro corretta classificazione e dell’attribuzione del codice CER (art.4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36). 

Rifiuti pericolosi: quando è obbligatorio fare le analisi?

Secondo le indicazioni della normativa vigente in materia, emerge che sussiste l’obbligo di procedere all’analisi chimica dei rifiuti solo nelle seguenti ipotesi:

a) Per il conferimento in discarica: il D.M. 27 settembre 2010 (art. 2), al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4 del D.L.vo 36/2003, impone al produttore l’obbligo di “caratterizzare” il rifiuto. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.

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b)·Per il conferimento ad impianti di termo valorizzazione (inceneritori): l’art. 7 del D.L.vo. 133/2005, prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

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c)·Per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

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d) Per le “voci a specchio”: si definisce voce specchio il rifiuto che viene indicato nel CER sia come pericoloso, sia come non pericoloso, in funzione del riferimento al contenuto di sostanze pericolose, come riportato nell’esempio seguente:

– 16.10.01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose;

– 16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01.

Il codice 16.10.01 è una voce specchio.

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Per i rifiuti con codice a specchio è necessario un Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ”

Il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto da professionista abilitato, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.
Allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovrebbero accompagnarsi il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche.
Qualora il campionamento e/o le analisi non rientrassero sotto la diretta responsabilità del redattore del giudizio (caso limitato alle strutture pubbliche), diviene necessario ed obbligatorio che la documentazione atta a dimostrare le fonti delle valutazioni sia parte integrante del documento contenente il giudizio di classificazione.
Un esempio indicativo e non esaustivo di una possibile struttura di tale documento, con le informazioni minime che lo stesso dovrebbe includere, è di seguito riportato.
Titolo: “Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ”
1. Data di rilascio del documento
2. Data di campionamento
3. Identificazione del committente
4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall’indirizzo del laboratorio)
5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto
6. Descrizione merceologica tipica
7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)
8. Identificazione univoca del campione
9. Descrizione dell’aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
10. Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600 °C)
11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non
si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)
13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p
14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno
portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test,
specificare o fare riferimento ai test report specifici)
16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono
specificarlo)
17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il razionale, il codice
EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite
18. Firma del chimico che ha effettuato il giudizio di classificazione

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