RIFIUTI, Nuovi limiti per i POPs: arriva il Regolamento 2400/2022
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Il prossimo 10 giugno 2023, entrerà in vigore il REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 del parlamento europeo e del consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.
Molti POP (Persistent Organic Pollutants) sono stati ampiamente utilizzati durante il boom della produzione industriale dopo la seconda guerra mondiale, quando migliaia di prodotti chimici di sintesi sono stati introdotti nell’uso commerciale. Molte di queste sostanze chimiche si sono dimostrate utili nel controllo dei parassiti e delle malattie, nella produzione agricola e nell’industria. Queste stesse sostanze chimiche, tuttavia, hanno avuto effetti imprevisti sulla salute umana e sull’ambiente.
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Il nuovo Regolamento (UE) 2400/2022 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 reca modifiche agli allegati IV e V del precedente Regolamento POP 1021/2019. Le novità riguardano i seguenti composti:
- Dicofol
- PFOA
- Diossine, furani e PCB-DL
- PFHxS
- HBCDD
- PBDE
- SCCP
Il Dicofol è un pesticida organoclorurato DDT-simile in termini di struttura chimica e tossicità. Viene introdotto un limite di 50 mg/kg. Acaricida di contatto con azione efficace contro ninfe e adulti, ma scarsa contro le uova. È caratterizzato da una rapida azione abbattente, una lunga attività residua e dalla mancanza di fitotossicità (è fitotossico solamente sulla melanzana).
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L’acido perfluoroottanoico (PFOA) è identificato come una “sostanza estremamente preoccupante”, poiché è classificato come “PBT”, o sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica, poiché persiste effettivamente nell’ambiente e può accumularsi in organismi biologici. appartiene alla famiglia dei PFAS. Viene fissato un valore massimo di 1 mg/kg per PFOA e relativi sali, mentre di 40 mg/kg per i composti ad esso correlati. La Commissione riesaminerà tali limiti entro 5 anni
Le dibenzo-p-diossine, dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili dioxin-like (PCB-DL) hanno un limite di 5 μg/kg. Tale limite per queste sostanze in ceneri e fuliggini domestiche si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per le sostanze in ceneri volanti provenienti da unità di biomassa per produzione di calore ed energia, il valore si applicherà dopo un anno dall’entrata in vigore del regolamento, con un limite transitorio di 10 μg/kg.
L’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) ed i suoi sali ha un limite di 1 mg/kg, mentre di 40 mg/kg la somma dei suoi composti correlati. Tali valori saranno riesaminati dopo 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
Esabromociclododecano (HBCDD): E’ prevista una riduzione del valore limite in due fasi: 500 mg/kg al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, con un vincolo di riesame che permette di abbassare tale valore a 200 mg/kg entro 5 anni.
Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, pentabromodifeniletere C12H5Br5O, esabromodifeniletere C12H4Br6O, eptabromodifeniletere C12H3Br7O and decabromodifeniletere C12Br10O: a) fino al 29 dicembre 2027, 500 mg/kg; b) a decorrere dal 30 dicembre 2025 fino al 28 dicembre 2027, 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell’allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere; c) a decorrere dal 30 dicembre 2027, 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell’allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere.
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Lo Studio Consulenze Ambientali del Dott. Murri e del Dott. De Francesco esegue per i suoi clienti l’analisi dei campioni al fine di caratterizzare i rifiuti e classificarli come rifiuti speciali non pericolosi o rifiuti speciali pericolosi, secondo le indicazioni del nuovo Regolamento 2400/2022.
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