Schema regolamento End of Waste rifiuti inerti da C&D – Notifica alla Commissione Europea

Laboratorio chimico e microbiologico Ambientale e Agroalimentare

Schema regolamento End of Waste rifiuti inerti da C&D – Notifica alla Commissione Europea

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″

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Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 1, del presente regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale procedura di notifica è stata effettuata nel rispetto della direttiva 2015/1535/Ue che obbliga gli Stati a notificare alla Commissione gli schemi di quei provvedimenti che possono creare ostacoli al mercato dell’Unione. Lo schema di DM, secondo i tempi previsti dalla cosiddetta procedura di stand still, rimarrà aperto ad eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli stati membri fino al 15 giugno 2022. Decorso tale termine e in assenza di obiezioni, fatto salvo l’espletamento degli ulteriori passaggi interni, il provvedimento potrà essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

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1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 2. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 1, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. 3. Ai fini della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi. Art. 6 Sistema di gestione 1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

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