DM n.152 del 27/09/2022: cosa cambia nella gestione degli impianti di recupero degli inerti

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DM n.152 del 27/09/2022: cosa cambia nella gestione degli impianti di recupero degli inerti

Introduzione

Il DM n. 152 del 27/09/2022 Regola e disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo la nuova disciplina i produttori di aggregati riciclati devono adempiere ad alcuni nuovi obblighi che possono cambiare, almeno in parte, la gestione delle loro attività.

Gli aspetti principali introdotti dal DM in parola saranno riassunti, in questo articolo, in tre parti essenziali. Ciascuna parte è costituirà da più punti.

Nella prima parte saranno indicati i principali punti di cui si compone l’insieme degli obbli introdotti dal Decreto Ministeriale. Questi obblighi sono essenzialmente di carattere gestionale.

Nella seconda parte si specificheranno i criteri di recuperabilità. Questi criteri, contemplati nell’allegato 1 del decreto, si suddividono in due sottoinsiemi: il primo sottoinsieme attiene all’accettabilità dei rifiuti inerti all’ingresso di un impianto di recupero; il secondo sottoinsieme di criteri attiene al giudizio relativo all’effettivo raggiungimento dello stato di aggregato riciclato (cioè quando un rifiuto inerte cessa di essere tale e diventa un aggregato riciclato).

La terza parte richiama gli aspetti relativi alle caratteristiche tecniche che i vari aggregati riciclati devono possedere rispetto ai possibili utilizzi o impieghi degli stessi.

I principali obblighi del recuperatore

Cominciamo con l’introdurre gli aspetti relativi alla prima parte del presente discorso che include un elenco dei principali obblighi che le aziende che producono aggregati riciclati (nel seguito denominato produttore – da non confondere con il produttore del rifiuto) devono rispettare. In particolare, nella gestione del recupero dei rifiuti inerti, devono essere rispettati sette punti fondamentali:

  • Il produttore deve fare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto dei requisiti per cui i rifiuti diventano aggregarti riciclati: la dichiarazione riguarda il rispetto dei criteri di cui all’art. 3 del DM n. 152 del 27/09/2022. I criteri di cui sopra, sono riportati nell’allegato 1 del medesimo decreto. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello presente nell’allegato 3 al DM e deve essere inviata all’ufficio ARPA competente per territorio;
  • La dichiarazione del punto precedente deve essere prodotta per ogni lotto di aggregato riciclato. Un lotto viene definito essere pari a 3000 metri cubi di inerti riciclati. La dichiarazione deve essere accompagnata da documenti a e certificazioni analitiche che dimostrino l’effettiva qualifica di aggregato riciclato;
  • La dichiarazione deve essere conservata, anche in formato elettronico, presso la propria sede legale o operativa e deve essere messa a disposizione, in qualsiasi momento, alle autorità di controllo;
  • Il produttore deve conservare un campione (prodotto secondo la norma tecnica di campionamento UNI 10802) di aggregato riciclato, per ogni lotto, per almeno cinque anni;
  • Il produttore applica la UNI EN ISO 9001 atta a dimostrare il rispetto dei criteri del DM n. 152 del 27/09/22. Il manuale della qualità deve comprendere le Procedure Operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri dell’allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio;
  • Il punto 3) non è obbligatorio per le aziende in possesso della UNI EN ISO 14001, oppure se sono registrate ai sensi del R. (CE) n. 1221/2009;
  • Il produttore entro 180 gg dall’entrata in vigore del DM n. 152 del 27/09/22, presenta un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06, indicando la quantità massima recuperabile, oppure un’istanza dell’aggiornamento dell’autorizzazione.

Criteri di recuperabilità (allegato 1 del DM 152 del 27/09/22)

A questo punto passiamo a descrivere i criteri di recuperabilità degli inerti. Il riferimento è l’articolo 3 del DM n. 152 del 27/09/2022 ed in particolare l’allegato 1, ivi indicato.

I punti principali di questa parte sono cinque. I primi due [a) e b)] attengono all’accettabilità in ingresso all’impianto di recupero dei rifiuti inerti. Gli altri tre riguardano i processi lavorazione di recupero [punto c)], i requisiti di qualità che gli aggregati riciclati devono avere per essere considerati tali [punto d)] ed in fine quali sono le norme tecniche che devono essere rispettate per la certificazione CE degli aggregati riciclati.

  1. Rifiuti inerti ammessi in impianto di recupero sono:
  2. Rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione (capitolo 17 dell’elenco europeo)

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci

170901, 170902 e 170903

  1. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei

rifiuti)

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409 Scarti di sabbia e argilla

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce

010407

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati

e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo

in concentrazione <10% in peso

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento

termico)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle

voci 101309 e 101310

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti

esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Non sono ammessi al recupero i rifiuti inerti dell’attività di costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati. Dunque, questi ultimi devono essere smaltiti in discarica.

  1. Verifiche sui rifiuti in ingresso:

le verifiche sono essenzialmente di tre tipi:

  • esame della documentazione di accompagnamento del rifiuto (FIR essenzialmente);
  • controllo visivo del carico
  • se necessario o in casi di dubbio o necessità si può passare a controlli supplementari come ad esempio analisi a campione.

Al fine di eseguire i controlli indicati, il produttore deve dotarsi di un sistema di gestione per il controllo dell’accettabilità dei rifiuti in ingresso. Predisposizione della procedura di gestione, tracciabilità, rendicontazione delle non conformità. Queste procedure devono contemplare:

  • l’esame della documentazione a corredo del carico
  • accettazione del carico da parte del personale dell’impianto, con formazione e addestramento biennale, che:
  • provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separati i materiali estranei;
  • effettua la pesatura e registrazione del carico dei rifiuti;
  • garantisce lo stoccaggio separato dei rifiuti non conformi;
  • garantisce la messa in riserva dei rifiuti conformi;
  • effettua o garantisce la monetazione e il recupero del rifiuto all0interno dell’impianto nelle aree dedicate;
  • richiede analisi chimiche a campione, ovvero ogni qualvolta l’analisi documentale e ispettivo-visiva indichi la necessità.
  1. Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore:
  • Il processo di lavorazione è ben conosciuto dagli operatori di settore. Si tratta di mettere in essere tutte quelle operazioni e fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di frantumazione, vagliatura, ecc… che portano ad una selezione granulometrica e qualitativa degli inerti.
  • Il deposito degli aggregati riciclati deve essere tale che i singoli lotti (3000 m3) prodotti non siano miscelati e rimangano chiaramente distinti.
  • In attesa del trasporto suo sito di utilizzo, l’aggregato riciclato è depositato nelle aree di deposito adibito allo scopo.

 I punti rimanenti [d) ed e)] sono dedicati specificatamente alla qualità dell’aggregato riciclato.

In particolare, se i requisiti del punto d) non saranno rispettati, non sarà possibile associare al lotto in produzione, lo status di aggregato riciclato (cioè lo status di materia prima seconda – anche se questa espressione non è utilizzata all’interno del DM 152 del 27/09/22).

  1. Requisiti di qualità dell’aggregato riciclato:

per ogni lotto (3000 m3) bisogna verificare il rispetto della tabella 2 e tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152 del 27/09/22:

tab. 2 – all. 1: analisi sul tal quale

 

tab. 3 – all. 1: test di cessione dell’inerte

  1. dato che gli aggregati riciclati possono essere marchiati CE come gli aggregati “vergini”, questo punto racchiude in un elenco di norme tecniche che servono per quanto scopo:

Criteri per l’utilizzo degli aggregati recuperati (allegato 2 del DM 152 del 27/09/22)

Per quanto riguarda l’utilizzo degli aggregati recuperati (o riciclati) non cambia nulla rispetto a quanto già in uso fino ad ora. Viene introdotta la tabella 5 che riassume le norme tecniche di settore, in base allo scopo per cui si decide di destinare un dato aggregato.

Le tipologie di utilizzo sono quasi totalmente identiche a quelle dell’allegato alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/2005. Esse sono:

  1. a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  2. b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  3. c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  4. d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  5. e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  6. f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Le norme tecniche di riferimento per discernere se un aggregato rispetta i requisiti per l’impiego in una di queste tipologie di utilizzi, sono riassunte nella tabella 5:

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), è si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti per il Cr VI dello 0,0002 % di cromo esavalente idrosolubile calcolato sul secco (oce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006).